Tra poche settimane entrerà in vigore nell’Unione Europea (UE) una nuova tassa che ha tutto il potenziale per sconvolgere il mercato dei metalli (ma non solo). Si tratta del CBAM o, come lo hanno battezzato i funzionari di Bruxelles, del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
A prescindere dalle critiche, dai dubbi e dalle preoccupazioni che ha scatenato tra gli operatori dei settori che andrà a colpire, abbiamo cercato di mettere a fuoco quali sono i punti essenziali di questo controverso intervento che i politici europei hanno deciso di mettere in atto.
Perché la UE ha deciso questa nuova tassa?
Come noto, la UE è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e il cosiddetto Green Deal europeo ha tracciato il percorso verso la riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e, entro il 2050, per raggiungere la neutralità climatica. Nel luglio 2021, la Commissione Europea ha redatto un rapporto (Fit for 55) contenente le azioni da intraprendere per raggiungere questi obbiettivi. Ciò include il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
Poiché in alcuni paesi extra-UE le politiche ambientali e climatiche sono meno rigorose, esiste il rischio di una cosiddetta “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero le aziende con sede in Europa potrebbero spostare la produzione ad alta intensità di carbonio all’estero per trarre vantaggio da standard permissivi, con l’effetto che i prodotti UE verrebbero sostituiti da importazioni a maggiore intensità di carbonio.
La CBAM valuterà perciò le emissioni rilasciate nella produzione di beni e equalizzerà il prezzo del carbonio tra i prodotti nazionali e le importazioni di un numero selezionato di prodotti. Ciò dovrebbe garantire che gli obiettivi climatici della UE non vengano compromessi dalla delocalizzazione della produzione.
La CBAM è quindi una misura climatica volta a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e a sostenere la maggiore ambizione della UE in materia di mitigazione climatica. Nell’arco di otto anni, la CBAM sostituirà gradualmente anche le quote gratuite concesse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS).
Come funzionerà CBAM?
CBAM sarà introdotta gradualmente e inizialmente si applicherà solo a un numero selezionato di beni ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno e generazione di elettricità. In un periodo transitorio, a partire dal 1° ottobre 2023, si applicherà un sistema di segnalazione per tali beni con l’obiettivo di facilitarne un’introduzione senza intoppi e di facilitare il dialogo con i paesi terzi. Gli importatori inizieranno a pagare l’aggiustamento finanziario della CBAM nel 2026.
Quali sono le differenze tra CBAM e il sistema di scambio delle quote di emissione (ETS)?
Il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) della UE è un sistema internazionale di scambio di emissioni. Stabilisce un limite alla quantità di emissioni di gas serra che possono essere rilasciate dalla produzione di energia e dai grandi impianti industriali. Le quote devono essere acquistate sul mercato di scambio ETS, anche se un certo numero di quote gratuite viene distribuito all’industria per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Per aumentare gli incentivi alla decarbonizzazione, CBAM sostituirà progressivamente l’ETS. Per i settori coperti da CBAM, le quote gratuite saranno gradualmente eliminate a partire dal 2026,
In estrema sintesi, fino alla loro completa eliminazione nel 2034, CBAM si applicherà solo alla percentuale di emissioni che non beneficiano di quote gratuite nell’ambito dell’ETS, garantendo così che gli importatori siano trattati in modo imparziale rispetto ai produttori della UE.
Quali settori verranno colpiti da CBAM?
CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Questi settori sono stati selezionati per l’alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e l’elevata intensità delle emissioni.
Alla fine del periodo transitorio verranno probabilmente inclusi altri beni già coperti dall’ETS e suscettibili di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (prodotti chimici e polimeri?).
Cosa accadrà nel periodo transitorio?
Durante il periodo transitorio, che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà alla fine del 2025, gli importatori dovranno segnalare alla fine di ogni trimestre le emissioni incorporate nei loro beni soggetti a CBAM senza pagare un aggiustamento finanziario.
Chi è responsabile della rendicontazione?
Le autorità doganali informeranno i dichiaranti doganali del loro obbligo di comunicare informazioni durante il periodo transitorio. Il dichiarante doganale sarà l’importatore o il rappresentante doganale indiretto a seconda di chi presenta la dichiarazione doganale.
Quali sono gli obblighi di segnalazione?
Durante il periodo transitorio, l’importatore presenterà un rapporto CBAM su base trimestrale. Questo rapporto includerà le informazioni sulle merci importate durante quel trimestre dell’anno e non dovrà essere presentato oltre un mese dopo la fine di quel trimestre.
La segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni: la quantità complessiva di ciascuna tipologia di merce, le effettive emissioni totali, il totale delle emissioni indirette, il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nei beni importati, tenendo conto di eventuali sconti o altre forme di compensazione disponibili.
Gli importatori di merci CBAM devono essere autorizzati a importare prodotti CBAM durante il periodo transitorio?
Gli importatori di beni CBAM non avranno bisogno di essere autorizzati durante il periodo transitorio per importare tali beni nella UE. La dogana informerà gli importatori di merci CBAM dei loro obblighi di segnalazione al momento dell’importazione.
Sono previsti obblighi di verifica durante il periodo transitorio?
No, la verifica da parte di un organismo esterno indipendente sarà obbligatoria solo a partire dal 2026.
Cos’è il registro transitorio CBAM?
La Commissione Europea ha sviluppato una banca dati elettronica che raccoglierà le informazioni comunicate durante il periodo transitorio. Il registro transitorio CBAM è una banca dati elettronica standardizzata e protetta contenente elementi di dati comuni per la segnalazione nel periodo transitorio e per garantire l’accesso, la gestione dei casi e la riservatezza.
Come funzionerà CBAM durante il periodo definitivo?
Il CBAM rispecchierà l’ETS, nel senso che il sistema si basa sull’acquisto di certificati da parte degli importatori. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio settimanale d’asta delle quote ETS espresso in euro/tonnellata equivalente di CO2 emessa. Gli importatori delle merci dovranno, individualmente o tramite un rappresentante, registrarsi per partecipare a CBAM e acquistare i certificati CBAM.
I certificati restituiti dal dichiarante CBAM corrispondono alla quantità di emissioni integrate delle merci interessate espresse in tonnellate di CO2. In ogni caso, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM alla fine di ogni trimestre corrisponda almeno all’80% delle emissioni embedded. Inoltre, c’è la possibilità di acquistare certificati durante tutto l’anno.
I certificati CBAM saranno venduti dagli stati membri attraverso una piattaforma centrale comune ai dichiaranti CBAM autorizzati. Solo i dichiaranti CBAM autorizzati possono acquistare certificati. Questi certificati dovranno essere consegnati tramite il registro CBAM entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2027 per la prima volta (con riferimento al 2026).
Come possono gli importatori dell’UE garantire di ottenere le informazioni di cui hanno bisogno dai loro esportatori extra-UE per poter utilizzare correttamente il nuovo sistema?
I produttori extra-UE dovrebbero fornire le informazioni sulle emissioni incorporate per i beni soggetti a CBAM agli importatori registrati nella UE. Nei casi in cui queste informazioni non siano disponibili al momento dell’importazione delle merci, gli importatori UE potranno utilizzare valori predefiniti sulle emissioni di CO2 per ciascun prodotto per determinare quanti certificati da loro rilasciati è necessario acquistare.
Inoltre, i siti produttivi al di fuori della UE avranno la possibilità di registrarsi nel database centrale per comunicare i propri rapporti sulle emissioni.
Cos’è il prezzo del carbonio?
Come indicato nel Regolamento UE 2023/956, un prezzo del carbonio è l’importo monetario pagato in un paese terzo, nell’ambito di un sistema di riduzione delle emissioni di carbonio, che può assumere varie forme, ad esempio tasse, imposte o sotto forma di quote di emissione ai sensi del regolamento UE 2023/956. È un sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra coperti da tale misura e rilasciati durante la produzione di beni.
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